Nel nostro Paese, dell’amianto come materiale edile si è fatto un uso massiccio soprattutto negli ultimi decenni del secolo scorso. Materiale estremamente versatile, che può essere filato o tessuto, fonoassorbente e termoisolante, in Italia è stato dichiarato fuori legge nel 1992.
La prolungata esposizione alle polveri di asbesto – cui erano soggetti i minatori e tutti gli operatori addetti all’estrazione del minerale – è stata accertata come fattore di insorgenza tumorale.
L’individuazione e la rimozione dell’amianto sono quindi operazioni altrettanto rischiose, per cui occorre avere piena coscienza di come comportarsi nell’evenienza di bonifica.
Il processo di dismissione è regolamentato dalla legge n. 25 del 1992, che individua un preciso Albo cui le imprese che si occupano di dismissione dell’amianto devono essere iscritte, e alle cui norme devono pienamente adeguarsi.
Individuazione dell’amianto
Il primo intervento di queste imprese è l’individuazione delle strutture edilizie composte da amianto presso un fabbricato, e la successiva suddivisione in due macro-categorie: componenti friabili e componenti compatte.
Per ogni tipologia di amianto ci sono diverse procedure di bonifica e rimozione, come ci ricorda la guida pubblicata dal sito MBA Ambiente Milano , per cui la scelta di affidarsi ad aziende esperte e qualificate risulta fondamentale.
Friabili: Sono le più pericolose, perché facilmente riducibili in polvere in caso di manomissione. L’individuazione di questa categoria deve essere perentoriamente comunicata, secondo norma di legge, alla ASL di riferimento.
Compatte: Questa forma di composizione dell’amianto risulta meno pericolosa della prima in quanto meno suscettibile a polverizzazione o frantumazione.
La sua presenza non è suscettibile dell’obbligo di segnalazione all’ASL, come nel caso di composizione friabile: tuttavia, in caso di alta condizione di degrado, il proprietario è obbligato a richiedere un’ispezione con relativa valutazione del rischio.
In questo caso, è necessario l’intervento di un’impresa abilitata, iscritta all’Albo dei Gestori ambientali (categoria 10).
Interventi di bonifica
Gli interventi di bonifica hanno tutti lo scopo di evitare ogni tipo di diffusione delle fibre di asbesto nell’area. La legge prevedere tre metodi di bonifica.
Confinamento: Qualora il tecnico abilitato ritenesse non necessaria (o non possibile) la rimozione, la bonifica procede mediante l’isolamento tramite appropriati manufatti e opportune tecniche di fissaggio del materiale contenente amianto.
Incapsulamento: Un altro metodo di contenimento del rischio di diffusione delle polveri di asbesto consiste in infiltrazioni di liquidi in grado di penetrare a fondo la struttura minerale dell’amianto, consentendo la ricompattazione della struttura, e quindi di annullare il rischio di friabilità del materiale.
Rimozione: Le parti della struttura contenenti amianto vengono completamente rimosse dall’edificio e trasformate in rifiuti non nocivi.
A chi spettano i costi d’opera
Nel caso la bonifica interessi un condominio, i costi andranno suddivisi tra i condomini, in proporzione ai millesimi posseduti da ciascuno dei proprietari.
In caso di singolo proprietario, i costi, naturalmente, gravano esclusivamente sullo stesso. La disposizione di legge “Ecobonus”, tuttavia, prevede una detrazione fino al 65% sui costi di bonifica dell’amianto, della quale tutti i cittadini possono essere beneficiari.